Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE RIFLESSI DI LUCE

 

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

  1. L’Associazione Riflessi di Luce, fondata a Pertica Alta il 21 marzo 2009, ed ha la sua sede in Pertica Alta, Via Pineta, 4, cap 25070 (Località San Rocco) ed assume la denominazione di “Associazione Riflessi di Luce“.

ART. 2 SCOPO

  1. L’Associazione Riflessi di Luce che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è il riconoscimento e l’integrazione dei soggetti svantaggiati nella società.
  2. L’Associazione promuove ed attua, anche mediante azioni concrete, ogni iniziativa a favore dei soggetti svantaggiati (disabili ed emarginati), in base a specifiche collaborazioni con soggetti giuridici privati ed enti pubblici competenti e non per l’ottenimento degli obiettivi perseguiti.
  3. In particolare:
    • favorisce e valorizza i diritti umani, civili e sociali di ogni individuo, indipendentemente dalla provenienza e dalla diversa cultura che lo contraddistingue, tutelandolo in qualsiasi contesto sociale e nell’integrazione in ogni ambito della vita civile;
    • promuove ed attua iniziative a livello culturale (spettacoli, mostre ecc.) per lo sviluppo della diversità come valore e della disabilità in genere come opportunità da sfruttare;
    • promuove ed attua iniziative e incontri in scuole, oratori ecc. per l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani e degli adulti, così da realizzare una maggiore consapevolezza su temi di tipo sociale, quali: la diversità intrinseca in soggetto, la solidarietà, l’integrazione dei più deboli, l’autonomia, il provare dei sentimenti ecc.;
    • tutela la conservazione e la riscoperta della cultura di un territorio e della gente che vi abita, nelle suoi aspetti storici, folcloristici e ambientali.

ART. 3 DURATA

  1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 INDIPENDENZA PARTITICA E CONFESSIONALE

  1. L’Associazione Riflessi di Luce – esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.
  2. L’Associazione Riflessi di Luce attua per i Soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali.
  3. L’Associazione Riflessi di Luce garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo.
  4. L’Associazione Riflessi di Luce adotta il principio della sovranità dell’Assemblea dei Soci.

ART. 5 CATEGORIE DI SOCI

  1. L’Associazione Riflessi di Luce – comprende due categorie di Soci: effettivi e sostenitori.
  2. Soci Effettivi: sono tutti i cittadini che, mossi da una particolare sensibilità, aderiscono volontariamente a codesta associazione per perseguire e raggiungere gli obiettivi d’interesse sociale che l’associazione si pone;
  3. Soci Sostenitori: sono tutti i cittadini che contribuiscono fisicamente e anche economicamente all’attività dell’Associazione.

ART 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

  1. Tutti coloro che intendono far parte dell’associazione sia quale Socio effettivo che sostenitore dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  2. Contro la decisione del Consiglio è sempre ammesso appello presso l’Assemblea Generale.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. Tutti i Soci effettivi hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
  2. I Soci effettivi hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
  3. Dovere di tutti i Soci è il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
  4. I Soci effettivi, non sono obbligati a pagare una quota associativa. Ogni soggetto può liberamente devolvere un’offerta.
  5. I Soci sono tenuti ad esprimersi tramite elezione, per eleggere il Presidente.
  6. L’Associazione permette e favorisce ai Soci di appoggiarsi giuridicamente allo stesso ente per svolgere proprie prestazioni, purché non si discostino dall’ambito sociale-culturale e quindi siano conformi agli scopi e agli obiettivi stabiliti dal presente Statuto.
  7. Tutti i Soci possono proporre attività e iniziative da far approvare al Consiglio.

ART. 8 DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

  1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i Soci effettivi maggiorenni.
  2. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE RIFLESSI DI LUCE

ART. 9

Gli organi sociali sono:

  • L’Assemblea Generale dei Soci.
  • Il Presidente.
  • Il Consiglio Direttivo.

 

DELL’ASSEMBLEA

ART 10 FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea:

    1. elegge il Presidente;
    2. elegge i Consiglieri;
    3. è presieduta dal Presidente;
    4. vota la sfiducia al Consiglio su richiesta di almeno 2/3 dei propri componenti. L’approvazione della mozione da parte della maggioranza assoluta del 50%+1 dei componenti dell’Assemblea comporta la decadenza automatica;
    5. vota la sfiducia al Presidente su mozione proposta da almeno 2/3 e approvata da 2/3 dei suoi componenti, nel qual caso il Presidente deve dimettersi;
    6. propone, sorveglia e consiglia il Presidente e il Consiglio;
    7. redige, promuove e approva il Regolamento e le eventuali modifiche, la sua entrerà in vigore avverrà al momento dell’approvazione del Consiglio, il Consiglio può far rimandare all’Assemblea solo una volta il testo;
    8. redige, promuove e approva lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche; la sua entrata in vigore avverrà al momento dell’approvazione del Consiglio, il Consiglio può far rimandare all’Assemblea solo una volta il testo;
    9. lo scrutinio è effettuato dal Segretario;
    10. su proposta di 1/3 dell’Assemblea può chiedere la mozione di sfiducia del Segretario, viene ritenuta valida se approvata da 2/3 dell’Assemblea e viene controfirmata dal Presidente.

 

ART 11 COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita:

  1. dai Soci;
  2. dal Consiglio eletto dai Soci;
  3. dal Presidente.

 

ART 12 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria ogni due anni.

L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via straordinaria su proposta:

  1. del Presidente;
  2. di almeno 2/3 dei Consiglieri;
  3. di almeno 1/3 dei Soci.

DEL PRESIDENTE

ART. 13 COMPETENZE DEL PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE RIFLESSI DI LUCE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione Riflessi di Luce.

Il Presidente nomina il Segretario.

Inoltre:

  1. promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio con la maggioranza assoluta del 50%+1, informandolo successivamente sull’evolversi della situazione;
  2. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
  3. propone al Consiglio il Bilancio di Esercizio e di Previsione.
  4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
  5. Propone attività e iniziative e Controfirma le approvazioni del Consiglio.
  6. Tutte le competenze non riservate al Consiglio.
  7. Controfirma le approvazioni del Consiglio ma può respingere motivando solo una volta l’approvazione del documento.
  8. Presiede l’Assemblea e il Consiglio.

ART. 14 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è costituito:

  1. a) dal Presidente;
  2. b) da quattro Consiglieri eletti dai soci.

ART. 15 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e in via straordinaria ogniqualvolta venga esposta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

ART. 16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio:

  1. vota la sfiducia ai soci che ricoprono cariche specifiche su mozione proposta da almeno 2/3 dei propri componenti. L’approvazione della mozione da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta la decadenza automatica;
  2. vota la sfiducia al Presidente su mozione proposta da almeno 2/3 e approvata da 2/3 dei suoi componenti, nel qual caso il Presidente deve dimettersi;
  3. sorveglia e consiglia il Presidente sul bilancio d’Esercizio e di Previsione e, lo approva, con la maggioranza assoluta del 50%+1; il Bilancio di Esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre, l’approvazione deve essere effettuata entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio; il Bilancio di Previsione dei 3 anni successivi va redatto ogni anno e la sua approvazione riprende le modalità già stabilite per il Bilancio d’Esercizio;
  4. approva il Regolamento con la maggioranza assoluta del 50%+1;
  5. nomina e costituisce Commissioni su attività specifiche con la maggioranza assoluta del 50%+1;
  6. approva lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche, su proposta dell’Assemblea Generale dei Soci;
  7. lo scrutinio è effettuato dal Segretario;
  8. in caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio provvede nell’integrare la formazione dello stesso con il Socio primo escluso dalle elezioni;
  9. su proposta di 1/3 del Consiglio può chiedere la mozione di sfiducia del Segretario, viene ritenuta valida se approvata da 2/3 del Consiglio e viene controfirmata dal Presidente;
  10. approva le attività e le iniziative dell’Associazione con maggioranza assoluta del 50%+1 e poi viene controfirmata dal Presidente che può respingere solo una volta l’approvazione del documento;
  11. approva l’assunzione del personale;
  12. autorizza l’acquisto e l’alienazione dei beni.

 

ART 17 ANNO SOCIALE

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare , il primo esercizio terminerà il 31/12/2009.

 

ART 18 IL PATRIMONIO

ENTRATE

Le entrate dell’Associazione Riflessi di Luce sono costituite da:

  1. offerte libere delle persone;
  2. eventuali rendite patrimoniali;
  3. dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato degli Enti Locali e di altri enti pubblici e privati;
  4. da donazioni, lasciti ed oblazioni;
  5. dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono impiegati per la realizzazione delle attività future.

 

ART. 19 DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

  1. Gli Organi dell’Associazione Riflessi di Luce restano in carica due anni.
  2. I loro componenti sono rieleggibili.

ART. 20 INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI CARICHE

  1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio possono ricoprire altre cariche elettive dell’Associazione solo ad interim, nell’attesa della nuova nomina.
  2. La carica di dirigente dell’Associazione Riflessi di Luce è incompatibile con quella di dirigente di altre associazioni di e per la salvaguardia della diversità e della disabilità qualora le stesse operino contro l’ Associazione Riflessi di Luce. Parimenti la qualità di Socio dell’Associazione è incompatibile con quella di Socio di tali associazioni.

ART. 21 VOTAZIONI ED ELEZIONI

  1. Le votazioni nell’ambito degli Organi, avvengono, di norma, in modo palese; le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a scrutinio segreto.
  2. Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti l’organo, salvo quanto disposto per dell’Assemblea.
  3. È approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente.
  4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità, risulta eletto il più anziano per appartenenza continuativa all’Associazione; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più giovane di età.
  5. In caso di dimissioni, o di vacanza comunque determinata negli Organi dell’Associazione, si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno avuto il maggior numero di voti fino a sostituire 1/3 dei componenti l’organo inizialmente eletti.
  6. Le eventuali candidature vanno presentate per iscritto.
  7. Lo spoglio dei voti sarà effettuato da un collegio di scrutinatori composto da almeno cinque membri, di cui almeno due non vedenti.
  8. Il numero di candidati di una lista non può superare il numero dei componenti l’organo da eleggere, né essere inferiore ai 2/3 del medesimo organo.
  9. L’elezione è valida qualsiasi sia la percentuale dei votanti.
  10. I candidati devono essere di entrambi i sessi e, comunque, nelle liste deve essere garantita la presenza di almeno 1/3 dei componenti di ciascuno dei due sessi.

 

ART. 22 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte:

  1. dal Consiglio;
  2. da almeno dieci Soci.

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